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Al personale docente e ATA 

All’albo 

Sede e Succursali

Palermo

Gli obblighi derivanti dalla normativa attualmente in vigore determinano l’organizzazione di operazioni quotidiane, connesse al rispetto delle disposizioni di legge, da coniugarsi con l’ordinato svolgimento delle attività scolastiche.

Il D.L. 6/8/2021 n. 111 titolato “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti che attraverso l’art.1 c. 6 ha inserito al DL 22/4/21 n.52 convertito, con modificazioni, dalla L 17/6/21 n.87 l’art.9 ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID - 19 in ambito scolastico universitario” al primo comma dispone che dal 1 Settembre 2021 e fino al 31.12.2021, termine di cessazione dello stato di emergenza),  l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, individuando la responsabilità di verifica del rispetto delle prescrizione medesime in capo al Dirigente Scolastico.

Pertanto tutto il personale scolastico, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde) ai preposti al controllo delegati dal Dirigente Scolastico.

L’articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 convertito dalla L 87/2021 definisce le condizioni che la  certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

  • somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 270 giorni)
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità 6 mesi)
  • effettuazione di test antigienico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore) 

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della salute 4/8/21 prot. n. 35309 “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19, tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, devono essere in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

Il Dirigente scolastico informa il personale in indirizzo che a partire dal 1/9/21 il mancato rispetto delle esposte disposizioni è considerato assenza ingiustificata e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il c. 2 del D.L. 6/8/2021 n. 111 stabilisce che “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Lo Verde

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